COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE FLORIO MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – TORRENOVA del 9.10.2005 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE FLORIO MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – TORRENOVA del 9.10.2005 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che le argomentazioni prospettate dalla società reclamante possono essere parzialmente assumibili; • che, infatti, il gesto scomposto compiuto dal calciatore nei confronti dell’avversario è privo di qualsivoglia carattere violento, anche in considerazione della mancanza di danni fisici per l’avversario; DELIBERA • di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore FLORIO MICHELE dal 31.10.2005 a 2 giornate; • la tassa di reclamo va restituita.
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