COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE COSENTINO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: ALBA VILLA REATINA – ICOSYSTEL del 9.10.2005 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POL. ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE COSENTINO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005
(Gara: ALBA VILLA REATINA - ICOSYSTEL del 9.10.2005 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ritenuto che le argomentazioni addotte dalla società reclamante non appaiono degne di accoglimento e tali da giustificare la revisione della sanzione comminata;
• considerato, altresì, che le ragioni che – secondo quanto si legge nel reclamo – avrebbero spinto il calciatore COSENTINO EMANUEL a trattenere il braccio dell’arbitro sono comunque censurabili e giustificano la sanzione, di guisa che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua;
DELIBERA
• di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore COSENTINO EMANUELE fino al 5.12.2005.
• la tassa di reclamo va incamerata.
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