COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: PONZA – S. ANDREA del 9.10.2005 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: PONZA – S. ANDREA del 9.10.2005 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; • che, in effetti, i comportamenti posti in essere dai sostenitori della POL. PONZA, sicuramente censurabili, non hanno tuttavia assunto caratteri di aggressività e violenza; • che, pertanto, la sanzione inflitta può essere rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità; DELIBERA • di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda a carico della POL. PONZA da € 300,00 a € 200,00. • la tassa di reclamo va restituita.
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