COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BENI CULTURALI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLZONI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: BENI CULTURALI – VIRTUS ARDEA del 16.10.2005 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. BENI CULTURALI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BOLZONI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: BENI CULTURALI – VIRTUS ARDEA del 16.10.2005 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato che il direttore di gara riferisce nel suo referto che il calciatore BOLZONI SIMONE, a fine gara: “mi dava un pizzico dietro la schiena e profferiva nei suoi confronti frasi offensive e minacciose”; • ritenuto che il Giudice Sportivo sanzionava il fatto con la squalifica per 4 gare effettive “per comportamento irriguardoso, offensivo e minaccioso verso l’arbitro”; • osservato che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione irrogata al suo tesserato in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stato comportamento minaccioso ma solo ineducato e irriguardoso; • ritenuto per contro che la sanzione appare incongrua per difetto in quanto, pur non assumendo il pizzico alla schiena subito dal direttore di gara i connotati della violenza, ma piuttosto quelli del dileggio e dello spregio dell’autorità arbitrale e della persona del direttore di gara, ciò non di meno assume profili di eccezionale gravità che meritano la sanzione di cui al dispositivo; DELIBERA • di respingere il reclamo aggravando la sanzione irrogata al calciatore BOLZONI SIMONE dalla squalifica per 4 gare alla squalifica sino al 16.1.2006. • La tassa di reclamo va incamerata.
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