COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE • RECLAMO DELLA A.S.D. TREVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.7.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FANI LEONELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: RONCIGLIONE – TREVIGNANO del 26.9.2005 – Coppa Lazio I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE • RECLAMO DELLA A.S.D. TREVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.7.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FANI LEONELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: RONCIGLIONE - TREVIGNANO del 26.9.2005 – Coppa Lazio I Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore FANI avrebbe appoggiato involontariamente le mani sul petto dell’arbitro, in quanto spinto da un proprio compagno che, insieme ad altri giocatori, protestava nei confronti del direttore di gara per la convalida di una rete. • Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha precisato che il calciatore FANI, in occasione delle proteste per la concessione del goal, dapprima spintonava il direttore di gara, poggiandogli con forza le due mani sul petto, e successivamente gli stringeva con la mano sinistra il collo, sicchè l’arbitro poteva liberarsi dalla stretta soltanto grazie ad un gesto energico, con il quale allontanava da se la mano del calciatore; • confermata la volontarietà e la gravità dei comportamenti posti in essere dal FANI, e ritenuta pertanto adeguata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; DELIBERA • di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore FANI LEONELLO fino al 30.7.2007. • La tassa di reclamo va incamerata.
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