COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PELLERANI ERMES ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: SEZZE – TORRIMPIETRA del 27.10.2005 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PELLERANI ERMES ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: SEZZE - TORRIMPIETRA del 27.10.2005 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che le argomentazioni prospettate dalla Società reclamante non sono assumibili alla luce del fatto così come dettagliatamente descritto dall’arbitro nel referto, fonte privilegiata e degna di fede; • considerato che la sanzione comminata al calciatore PELLERANI ERMES è quella minima prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lettera B del C.G.S. per la condotta violenta, ravvisata nel caso di specie; DELIBERA • di respingere il reclamo proposto dalla Società F.C. SEZZE e per l’effetto conferma la squalifica del giocatore PELLERANI ERMES fino al 25.11.2005. • La tassa di reclamo va incamerata.
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