COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: NUOVA POL DE ROSSI – PRO MARINO del 9.10.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: NUOVA POL DE ROSSI – PRO MARINO del 9.10.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • considerato che il referto arbitrale, che come è noto possiede valore di prova privilegiata, risulta puntuale e preciso nelle sue motivazioni; • ritenuto che la stessa Società nel reclamo proposto non individua esattamente i motivi dell’espulsione e della conseguente squalifica, ed invero la sanzione irrogata si riferisce tanto al fallo commesso dal calciatore SALVATORE quanto alle conseguenti proteste; • rilevato che le intenzioni del calciatore, il quale voleva “accompagnare” l’arbitro sul luogo del fallo commesso, così da dimostrare la reale entità dello stesso non risultano rilevanti ai fini del giudizio del direttore di gara, il quale (correttamente) si limita a descrivere i fatti così come accaduti; • ritenuto altresì che la sanzione sia congrua rispetto ai fatti descritti; DELIBERA • di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore SALVATORE MARIO fino al 31.10.2006. • La tassa di reclamo va incamerata.
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