COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2006 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSETTI SEBASTIANO (PRO CALCIO SABINA) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: PRO CALCIO SABINA – VILLA ADRIANA del 15.10.2005 – Camp. Juniores Regionali “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2006 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSETTI SEBASTIANO (PRO CALCIO SABINA) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: PRO CALCIO SABINA – VILLA ADRIANA del 15.10.2005 – Camp. Juniores Regionali “B”) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante, pur non negando la dinamica dei fatti riportata nel referto arbitrale, deduce che la spinta operata dal calciatore nei confronti dell’arbitro sarebbe stata involontaria e determinata dal terreno scivoloso che avrebbe ostacolato il tentativo del calciatore di arrestarsi prima di entrare in collisione con lo stesso arbitro; osservato che la dinamica dedotta nel reclamo è smentita dalla circostanza che il calciatore, dopo la spinta, ben lungi dallo scusarsi con l’arbitro per l’accaduto, presuntamene involontario, lo ha apostrofato con frasi gravemente ingiuriose che confermano la volontarietà del gesto; ritenuta la sanzione del tutto congrua rispetto agli addebiti DELIBERA - di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. - La tassa di reclamo va incamerata.
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