COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI VANNI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3.11.2005 (Gara: NUOVA SAN DONATO – GIANOLA del 30.10.2005, Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI VANNI DAMIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3.11.2005 (Gara: NUOVA SAN DONATO - GIANOLA del 30.10.2005, Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  rilevato che il comportamento del calciatore DI VANNI DAMIANO è stato di natura gravemente sleale, comportando l’espulsione;  rilevato che alla fine della gara si rivolgeva al direttore di gara ingiuriandolo;  osservato che la squalifica di tre gare effettive risulta congrua ai fatti come descritti; DELIBERA  di respingere il reclamo proposto e di confermare la squalifica del calciatore DI VANNI DAMIANO per 3 gare.  La tassa reclamo va incamerata.
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