COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LA ROCCA ALESSANDRO E L’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 10.11.2005 (Gara: GAETA SRL – CECCHINA del 6.11.2005, Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LA ROCCA ALESSANDRO E L’AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 10.11.2005 (Gara: GAETA SRL - CECCHINA del 6.11.2005, Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  ritenuto che le sanzioni irrogate a carico della Società sono del tutto congrue rispetto ai fatti addebitati ai sostenitori locali e nel reclamo non vi sono elementi atti a rivisitare la sanzione in quanto ci si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara;  ritenuto per contro che la sanzione irrogata al calciatore appare effettivamente troppo affittiva in rapporto al comportamento del calciatore, pur censurabile in ragione della gravità delle ingiurie rivolte al direttore di gara; DELIBERA  di confermare la sanzione pecuniaria a carico della Società di € 300,00 e di ridurre la squalifica del calciatore LA ROCCA ALESSANDRO dal 2.12.2005 a 2 giornate effettive di gara.  La tassa reclamo va restituita.
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