COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Fornaci – Campionato 2^ Cat. Girone A Gara del 18/09/2005 tra Fornaci/Isorella
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Fornaci – Campionato 2^ Cat. Girone A
Gara del 18/09/2005 tra Fornaci/Isorella
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL. FORNACI relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S. ISORELLA avrebbe fatto partecipare il calciatore PARMIGIANI LUCA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società U.S. ISORELLA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.37 datato 12/05/2005 del Comitato di BRESCIA il calciatore risulta squalificato
e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla
gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
571/13
a) di comminare alla società U.S. ISORELLA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società U.S. ISORELLA l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria
di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore PARMIGIANI LUCA per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 29/10/2005 il dirigente accompagnatore sig. BELLARDI MARIO della società U.S.
ISORELLA.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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