COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società USO Ome – Campionato 2^ Cat. Girone C Gara del 18/09/2005 tra OME/S.S. Solleone

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società USO Ome – Campionato 2^ Cat. Girone C Gara del 18/09/2005 tra OME/S.S. Solleone La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società OME, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società S.S. SOLLEONE avrebbe fatto partecipare il calciatore Alessandro BOTTURI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società S.S. SOLLEONE ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.38 datato 19/05/2005 del Comitato di BRESCIA, il calciatore risulta squalificato e che doveva scontare tale squalifica nella prima gara della prima squadra del campionato successivo, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società SOLLEONE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SOLLEONE l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Alessandro BOTTURI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06/11/2005 il dirigente accompagnatore sig. Massimo SCALVINI della società SOLLEONE; Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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