COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Veduggio – Campionato 2^ Cat. Girone I Gara del 01/09/2005 tra A.C. Veduggio/Audace Osnago

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Veduggio – Campionato 2^ Cat. Girone I Gara del 01/09/2005 tra A.C. Veduggio/Audace Osnago La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. Veduggio, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AUDACE OSNAGO avrebbe fatto partecipare il calciatore MANUELE TERUZZI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso non è stata inviata alla controparte come previsto dall’art.42 comma 6 del CGS. RESPINGE Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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