COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Solari Pro Buccinasco – Campionato 2^ Cat. Girone O Gara del 18/09/2005 tra Solari Pro Buccinasco/Valleambrosia
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Solari Pro Buccinasco – Campionato 2^ Cat. Girone O
Gara del 18/09/2005 tra Solari Pro Buccinasco/Valleambrosia
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SOLARI PRO BUCCINASCO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VALLEAMBROSIA avrebbe fatto partecipare il calciatore PUXEDDU GIUSEPPINO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società VALLEAMBROSIA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.40 datato 12/05/2005 del Comitato di MILANO, il calciatore PUXEDDU
risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione.
Rilevato che ai sensi dell’art.14 comma 12 del CGS, le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata all’ultima giornata di campionato deve essere scontata nella stagione sportiva successiva e che, di conseguenza, il reclamo è fondato, in quanto a nulla rileva che il calciatore non abbia partecipato alla gara di play-out del 22/05/2005.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla società VALLEMBROSIA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società VALLEMABROSIA l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Giuseppino PUXEDDU per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 06/11/2005 il dirigente accompagnatore sig. Massimo PONTICELLI della società VALLEAMBROSIA.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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