COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Segratese – Campionato Jun. Prov. Girone C Gara del 24/09/2005 tra F.C. Segratese/F.C. Vizzolo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Segratese – Campionato Jun. Prov. Girone C Gara del 24/09/2005 tra F.C. Segratese/F.C. Vizzolo La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SEGRATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società F.C. VIZZOLO avrebbe fatto partecipare il calciatore Benedetto FICHERA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società F.C. VIZZOLO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.9 datato 29/09/2005 del Comitato di Milano, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società VIZZOLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società VIZZOLO l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Benedetto FICHERA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/11/2005 il dirigente accompagnatore sig. Silvio CONTADINO della società F.C. VIZZOLO. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it