COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.Angelo Calcio – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo – Giovani Ribelli C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.Angelo Calcio – Campionato Eccellenza Girone A
Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo – Giovani Ribelli
C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005
La società S.ANGELO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea ESPOSITO per 4 GARE, lamentando che per i fatti contestati al calciatore la sanzione appare eccessiva e chiede, di conseguenza, una riduzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, valutando compiutamente la condotta ascritta al calciatore ESPOSITO e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Andrea ESPOSITO a 3 GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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