COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.Angelo Calcio – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo – Giovani Ribelli C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.Angelo Calcio – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo – Giovani Ribelli C.U. n.14 del CRL datato 06/10/2005 La società S.ANGELO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea ESPOSITO per 4 GARE, lamentando che per i fatti contestati al calciatore la sanzione appare eccessiva e chiede, di conseguenza, una riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, valutando compiutamente la condotta ascritta al calciatore ESPOSITO e tenuto conto degli abituali criteri di valutazione appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Andrea ESPOSITO a 3 GARE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it