COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Ardita Como – Campionato Jun. Prov. Girone B Gara del 24/09/2005 tra Tavernola/Ardita Como C.U. n.8 del Comitato di Varese datato 29/09/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Ardita Como – Campionato Jun. Prov. Girone B Gara del 24/09/2005 tra Tavernola/Ardita Como C.U. n.8 del Comitato di Varese datato 29/09/2005 La società ARDITA COMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RICHARD TREZZI sino al 13/02/2006, lamentando che il comportamento del calciatore non era intenzionale e che la sanzione sarebbe eccessiva in relazione ai fatti. Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e sentito telefonicamente il direttore di gara a chiarimenti emerge pacificamente che il calciatore TREZZI si è reso responsabile della condotta che gli è stata ascritta. Del tutto congrua e meritevole di conferma appare di conseguenza la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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