COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Casalmorese – Campionato 3^ Cat. Girone A Gara del 02/10/2005 tra Casalmorese/Ceresarese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Casalmorese – Campionato 3^ Cat. Girone A
Gara del 02/10/2005 tra Casalmorese/Ceresarese
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASALMORESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CERESARESE avrebbe fatto partecipare il calciatore FABIO AGGUGIARO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società CERESARESE ha inviato le proprie deduzioni affermando che il calciatore era in posizione regolare in quanto tesserato in data 01/10/2005;
Rilevato che da accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti il calciatore FABIO AGGUGIARO risulta effettivamente tesserato per la società CERESARESE dall’1/10/2005;
Rilevato che il calciatore in questione pertanto aveva titolo a partecipare alla gara in esame, Questa Commissione Disciplinare
RIGETTA
Il reclamo come sopra proposto. Ricorrono giusti motivi per non addebitare la relativa tassa.
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