COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 09/10/2005 tra Tradate/Sancolombano C.U. n.15 del CRL datato 13/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 09/10/2005 tra Tradate/Sancolombano C.U. n.15 del CRL datato 13/10/2005 La società TRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore AMINE DINARI per 3 GARE, lamentando che la squalifica comminatagli sarebbe eccessiva, tenendo conto che il DINARI sarebbe stato ripetutamente provocato dai calciatori della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: che è circostanza pacifica che il calciatore DINARI abbia sputato addosso ad un calciatore della squadra avversaria, in quanto la stessa, oltre a risultare dal referto arbitrale, è stata espressamente riconosciuta dalla società reclamante. Rileva altresì che la sanzione comminata dal G.S. risulta congrua e proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal DINARI. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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