COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Giovani Ribelli Nordahl – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo Calcio/Giov. Rib. Nordahl

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Giovani Ribelli Nordahl – Campionato Eccellenza Girone A Gara del 02/10/2005 tra S.Angelo Calcio/Giov. Rib. Nordahl La Commissione Disciplinare, letto il reclamo presentato dalla società GIOVANI RIBELLI NORDAHL avverso la posizione irregolare del calciatore Dario GAMBADORO schierato dalla società S. ANGELO CALCIO nella gara in oggetto. Rilevato che ai sensi dell’art.42 comma 3 del CGS, il reclamo avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere proposti nel termine di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa. Rilevato che il reclamo in oggetto è stato affidato al servizio postale 15/10/2005 e perciò ben oltre il termine previsto dalle normative vigenti. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA il reclamo INAMMISSIBILE e dispone l’addebito della relativa tassa.
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