COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Inverigo – Novedrate Campionato 2^ Cat. Girone J Gara del 03/10/2005 tra Noverate/Inverigo C.U. n.10 del Comitato di Como datato 13/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Inverigo – Novedrate Campionato 2^ Cat. Girone J Gara del 03/10/2005 tra Noverate/Inverigo C.U. n.10 del Comitato di Como datato 13/10/2005 La società INVERIGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco FINAZZI per 5 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato avrebbe reagito ad un fallo subito e, che la condotta ascrittagli sarebbe, comunque, meritevole di una riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore FINAZZI si è pacificamente reso responsabile dei fatti che gli sono stati contestati. Comunque, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la squalifica comminatagli. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore Marco FINAZZI a 4 GARE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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