COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Vercellese – Campionato Jun.Prov. Girone F Gara del 08/10/2005 tra Vercellese/Concordia C.U. n.11 del Comitato di Milano datato 13/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Vercellese – Campionato Jun.Prov. Girone F Gara del 08/10/2005 tra Vercellese/Concordia C.U. n.11 del Comitato di Milano datato 13/10/2005 La società VERCELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA MESSINA sino al 23/01/2006, lamentando che il comportamento tenuto dal calciatore non sarebbe di gravità tale da giustificare la sanzione comminata dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: il comportamento tenuto dal MESSINA, seppur gravemente scorretto, non si è concretizzato in alcun contatto fisico con il direttore di gara. Si ritiene, pertanto, che la sanzione comminata dal GS, tenuto conto dei criteri di valutazione comunemente adottati da Questa Commissione, sia eccessiva, rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal MESSINA. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica del calciatore ANDREA MESSINA a tutto il 23/12/2005. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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