COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcistica Romanese Camp. Prom. Gir. D Gara del 16/10/2005 tra Vever/Romanese C.U. n.16 del CRL datato 20/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcistica Romanese Camp. Prom. Gir. D Gara del 16/10/2005 tra Vever/Romanese C.U. n.16 del CRL datato 20/10/2005 La società CALCISTICA ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO ROTA per 5 GARE, lamentando che la squalifica era eccessiva in quanto il calciatore aveva solo stretto la mano all’arbitro “in modo robusto”. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentati, sentito l’arbitro a chiarimenti osserva: che il comportamento del calciatore sanzionato può essere valutato con minor rigore, trattandosi di un gesto irriguardoso più che violento. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ROBERTO ROTA a 4 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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