COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara del 23/10/2005 tra Vighenzi/Don Bosco C.U. n.17 del CRL datato 27/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara del 23/10/2005 tra Vighenzi/Don Bosco C.U. n.17 del CRL datato 27/10/2005 La società Pol. Don Bosco ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori LUCA CARNEVALI e MASSIMO SCHIZZETTI sino al 21/12/2005, lamentando che i calciatori sanzionati, diversamente da quanto affermato dal GS, non avrebbero mai toccato o spinto il direttore di gara e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il direttore di gara, sentito da Questa Commissione, ha precisato che la condotta tenuta dai calciatori CARNEVALI e SCHIZZETTI non si è in alcun modo concretizzata in atti violenti intimidatori, essendo invero qualificabile come un atteggiamento di mera protesta. Alla luce di tali precisazioni, la C.D. ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento tenuto dai calciatori sanzionati. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE le squalifiche dei calciatori LUCA CARNEVALI e MASSIMO SCHIZZETTI a 4 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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