COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Doria Voluntas Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara del 15/10/2005 tra Roncello/Doria Voluntas C.U. n.9 del Comitato di MONZA datato 20/10/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Doria Voluntas Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara del 15/10/2005 tra Roncello/Doria Voluntas C.U. n.9 del Comitato di MONZA datato 20/10/2005 La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: che l’arbitro sentito a chiarimenti telefonicamente ha precisato che i calciatori LUIGI CICERO e EMANUELE FELLA hanno effettivamente scatenato la rissa al termine della gara, mentre non è stato in grado di confermare che alla rissa stessa abbiano partecipato i dirigenti FRANCO AROSIO, STEFANO GHILARDI e GIOVANNI IANNACONE e che gli stessi non sono invece eventualmente intervenuti per sedare la rissa stessa. Per quanto riguarda il calciatore BRUNO DE MECO l’arbitro confermando quanto sopra esposto nel rapporto ha però precisato che il calcio, peraltro lieve, ha colpito l’avversario, a terra, nel fondo schiena e non sullo stomaco; la sanzione va quindi adeguata all’effettivo comportamento tenuto dal calciatore. Per tali motivi la CD in parziale riforma della decisine impugnata ASSOLVE I dirigenti AROSIO, GHILARDI e IANNACONE e di conseguenza annulla la sanzione comminata. RIDUCE La squalifica al calciatore BRUNO DE MECO a tutto il 10/12/2005 CONFERMA Per il resto l’impugnata delibera e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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