COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.C. Gravedona Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara del 23/10/2005 tra Mandello/Gravedona C.U. n.13 del Comitato di SONDRIO datato 27/10/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.C. Gravedona Camp. 2^ Cat. Gir. Z
Gara del 23/10/2005 tra Mandello/Gravedona
C.U. n.13 del Comitato di SONDRIO datato 27/10/2005
La società GRAVEDONA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori PIERGIUSEPPE GIUSSANI e DAVIDE SURPI rispettivamente sino al 28/04/2007 e 23/04/2007, lamentando che il GIUSSANI non aveva afferrato con forza al collo l’arbitro fino a fargli mancare il respiro e che il SURPI non aveva messo le mani sul volto dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che il SURPI gli aveva messo una mano sul volto per allontanarlo, senza violenze e che al termine della gara il SURPI e il GIUSSANI lo hanno aggredito e minacciato solo verbalmente. L’arbitro ha inoltre confermato per il resto quanto descritto nel rapporto di gara, in merito alle frasi offensive e minacciose del SURPI e del GIUSSANI, mentre il comportamento violento tenuto nei suoi confronti dal GIUSSANI manata al collo e presa con forza al collo stesso sino a fargli mancare il respiro per alcuni secondi.
La gravità e la violenza dei suddetti comportamenti induce a mitigare la squalifica comminata al SURPI, mentre deve essere confermata la squalifica comminata al GIUSSANI.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore DAVIDE SURPI a tutto il 30/08/2006, e conferma la squalifica del calciatore PIERGIUSEPPE GIUSSANI.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della società U.C. GRAVEDONA
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