COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Villanterio Camp. Ecc. Gir. A Gara del 06/11/2005 tra Gavirate/Villanterio C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Villanterio Camp. Ecc. Gir. A
Gara del 06/11/2005 tra Gavirate/Villanterio
C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005
La società VILLANTERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore LUCA ACQUILANTE sino al 07/12/2005, lamentando che il sig. AQUILANTE non avrebbe tenuto alcuna condotta aggressiva o ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente indicato che l’allenatore della reclamante, nel protestare contro una decisione del direttore di gara, ha rivolto nei confronti di quest’ultimo ripetute espressioni volgari ed offensive. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di una mera allegazione di parte. Osserva, infine che la sanzione comminata, diversamente da quanto lamentato dalla reclamante, appare del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta tenuta dal sig. AQUILANTE, anche in considerazione del ruolo di allenatore dallo stesso ricoperto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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