COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Marassi Cinisello Camp. Prom. Gir. B Gara del 06/11/2005 tra Paina Calcio/Marassi Cinisello C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Marassi Cinisello Camp. Prom. Gir. B
Gara del 06/11/2005 tra Paina Calcio/Marassi Cinisello
C.U. n.19 del CRL datato 10/11/2005
La società MARASSI CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO GRECO per 5 GARE, lamentando che seppure i fatti posti a fondamento della decisione impugnata corrispondono al vero, il calciatore non avrebbe colpito volontariamente il calciatore avversario, bensì lo scontro sarebbe avvenuto fortuitamente e senza intenzionalità.Chiede di conseguenza una equa riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova e, sentito a chiarimenti l’arbitro sui fatti, si evince inequivocabilmente che il fatto ascritto al calciatore GRECO è da ritenersi volontario. Pertanto, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal GS di prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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