COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Prezzatese Camp. 2^ Cat. Gir. E Gara del 01/11/2005 tra Prezzatese/Bergamo FC C.U. n.11 del Comitato di BERGAMO datato 10/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Prezzatese Camp. 2^ Cat. Gir. E
Gara del 01/11/2005 tra Prezzatese/Bergamo FC
C.U. n.11 del Comitato di BERGAMO datato 10/11/2005
La società PREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA BETTINELLI per 4 GARE, lamentando che il BETTINELLI non avrebbe colpito il direttore di gara con alcun getto d’acqua e che, in ogni caso, la sanzione comminata sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva preliminarmente che la reclamante, con fax del 17/11/2005 ha rinunciato alla richiesta di essere sentita formulata con il reclamo e che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente quanto riportato sul referto di gara e, cioè, che il BETTINELLI l’ha “colpita” con un getto d’acqua sulla schiena. Rileva altresì che le deduzioni svolte dalla reclamante in ordine all’estraneità del BETTINELLI in relazione al getto in questione, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria, non valgono a confutare quanto riportato nel rapporto dell’arbitro. Osserva, tuttavia, la condotta tenuta dal BETTINELLI, pur tenendo conto del ruolo di capitano da questi ricoperto, merita di essere valutata con minor rigore, non essendosi concretizzata in alcun comportamento minaccioso, aggressivo e ingiurioso.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ANDREA BETTINELLI a 3 GARE
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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