COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ELPIDIENSE CALCIO avverso esito gara Elpidiense – Folgore Falerone, dell’11.9.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, l’A.S.D. Elpidiense Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cassetta Elvino, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 143 del 12.5.2005 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione delle vigenti norme Federali in materia.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ELPIDIENSE CALCIO avverso esito gara Elpidiense – Folgore Falerone, dell’11.9.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, l’A.S.D. Elpidiense Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cassetta Elvino, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 143 del 12.5.2005 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione delle vigenti norme Federali in materia. 1. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i dovuti accertamenti, dai quali è emersa la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Cassetta Elvino risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso era tesserato a favore della società Campiglione, per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 143 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare;  visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, comma 6, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Elpidiense Calcio, infligge alla società Folgore Falerone la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Burocchi Maurizio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Cassetta Elvino la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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