COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. BORGHETTO avverso esito gara S.S.D. Labor – S.S.D. Borghetto, del 10.9.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, la S.S.D. Borghetto ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Guazzaroni David, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 56 del 1.6.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 29/09/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. BORGHETTO avverso esito gara S.S.D. Labor – S.S.D. Borghetto, del 10.9.2005 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 0, la S.S.D. Borghetto ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Guazzaroni David, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 56 del 1.6.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Provinciale di Ancona, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Guazzaroni David, allora militante nella società G.S.D. Castelfidardo, avendo riportato la quarta ammonizione nella gara di finale per il Titolo Provinciale del Campionato Juniores, Castelplanio – Castelfidardo, del 25 maggio u.s., è stato conseguentemente squalificato per una gara effettiva dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff, n. 56;  ritenuto che il ridetto calciatore Guazzaroni, trasferitosi nella stagione sportiva in corso alla S.S.D. Labor, avrebbe dovuto scontare la suddetta residua squalifica non partecipando al primo incontro ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza, cioè quello in esame, ai sensi dell’art. 17, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Guazzaroni ha partecipato alla gara emarginata in posizione irregolare;  visto l’art.12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. 1. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Borghetto, infligge alla S.S.D. Labor la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Gagliardini Luca, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Guazzaroni David la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it