COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SPIRITO SANTO avverso decisioni merito gara non disputata 99 Poste Macerata – Polisportiva Spirito Santo, del 7.10.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa della gara in esame, comminava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della medesima gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 55,00. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Spirito Santo deducendo la propria buona fede per l’accaduto e chiedendo la ripetizione della gara per l’assenza assoluta di informazioni in merito alla disputa della stessa.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SPIRITO SANTO avverso decisioni merito gara non disputata 99 Poste Macerata – Polisportiva Spirito Santo, del 7.10.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa della gara in esame, comminava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della medesima gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 55,00. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Spirito Santo deducendo la propria buona fede per l’accaduto e chiedendo la ripetizione della gara per l’assenza assoluta di informazioni in merito alla disputa della stessa. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Dagli atti ufficiali risulta inequivocabilmente che la gara emergianta, in programma a Macerata in data 7 ottobre 2005, non si è disputata per causa imputabile alla Polisportiva Spirito Santo, la cui squadra non si è presentata al campo. Non sono condivisibili le doglianze della reclamante in merito alla mancanza di chiarezza delle comunicazioni del competente Comitato organizzatore. Occorre rilevare che il calendario del Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E”, del quale la gara in esame fa parte, è stato pubblicato dal Comitato Provinciale di Macerata sul Com. Uff. n. 7 del 17 settembre 2005, modificato con Com. Uff. n. 8 del 21 settembre 2005 e definitivamente integrato con l’indicazione dei campi di gioco ed orari con Com Uff. n. 12 del 5 ottobre 2005 (allegato). Quanto sopra peraltro è stato disposto nell’ambito dei poteri attribuiti al competente Comitato dalle norme Federali vigenti in materia. L’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Va inoltre ricordato che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. L’interpretazione delle disposizioni Federali in materia non può essere diversa da quella fornita dal primo Giudice, tuttavia, tenuto conto dello stato soggettivo del comportamento dell’odierna reclamante, questa Commissione ritiene di dover annullare la sanzione pecuniaria comminata alla medesima Società. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Spirito Santo, annulla la sanzione dell’ammenda alla Società, confermando nel resto l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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