COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. MONTEGRANARO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegranaro Calcio – JRVS Ascoli, del 10.9.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 26 del 29.9.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.P. MONTEGRANARO CALCIO avverso decisioni merito gara Montegranaro Calcio – JRVS Ascoli, del 10.9.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 26 del 29.9.2005. Il 10 settembre 2005 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Promozione Montegranaro Calcio – JRVS Ascoli, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 0. La società JRVS Ascoli inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto dell’indebita partecipazione al giuoco, per circa tre minuti, di un calciatore della squadra avversaria ammonito per la seconda volta all’ottantanovesimo minuto del secondo tempo e non immediatamente espulso dall’Arbitro, chiedeva che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, fosse ripetuta. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto l’errore tecnico, ammesso dall’Arbitro e consistito nella ritardata espulsione del calciatore, influente sulla regolarità della gara, e ciò “a prescindere dal tempo effettivamente trascorso prima dell’allontanamento del giocatore sanzionato”, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell’incontro. Avverso la predetta delibera la S.P. Montegranaro Calcio ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato acquisito in campo. Asseriva la reclamante che il breve lasso di tempo trascorso tra la seconda ammonizione comminata al proprio calciatore e la sua effettiva espulsione, nel quale peraltro fu battuto un ininfluente calcio di punizione da parte della squadra ospitata, non era tale da inficiare la regolarità della gara. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, la reclamante ha sostenuto che il mero errore tecnico dell’arbitro non costituisce di per sé solo causa di ripetizione della gara. Al contrario, spetta all’Organo Sportivo giudicante valutare se, nel caso concreto, l’errore tecnico ammesso dall’arbitro abbia o meno inciso in modo determinante sul regolare svolgimento della gara, influenzandone l’esito: solo in questa ipotesi il risultato dell’incontro non potrà essere omologato. Nella fattispecie, secondo la reclamante, l’errore tecnico commesso e riconosciuto dall’Arbitro non influenzò minimamente il regolare svolgimento della gara né incise in alcun modo sul risultato finale della stessa. E ciò sia per il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la ripresa del gioco e l’effettivo allontanamento del giocatore espulso, sia per il minuto - 47° del secondo tempo - in cui è avvenuto l’episodio in contestazione, sia per il poco tempo rimasto da giocare – solo due minuti - e sia, infine, per il punteggio della gara di 2 a 0 già acquisito e rimasto invariato sino al termine dell’incontro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Paniccià, ammonito due volte e non espulso immediatamente, in realtà rimase sul terreno di gioco per il tempo della battuta di un calcio di punizione da parte della squadra avversaria, con pallone deviato e subito sul fondo. Ha riferito inoltre che lo stesso calciatore non partecipò all’azione, trovandosi in area di rigore ma a distanza dal calciatore che colpì il pallone. Ha infine precisato che i trenta secondi di tempo indicati nel referto in realtà devono intendersi riferiti all’intera vicenda. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la Reclamante ed il Direttore di gara, vertendo il gravame in materia di errore dichiarato spontaneamente dall’arbitro in rapporto, lo ritiene fondato e quindi meritevole di accoglimento. In esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, fonti primarie e privilegiate di prova, deve aversi per accertato: - - che al 34° minuto del secondo tempo, veniva ammonito il calciatore Paniccià Denny (S.P. Montegranaro); - - che al 47° minuto del secondo tempo, l’Arbitro ammoniva nuovamente il sunnominato calciatore; - - che l’Arbitro, dopo avere annotato sul taccuino la seconda ammonizione, ordinava la ripresa del giuoco anziché provvedere all’espulsione del calciatore Paniccià; - - che il giuoco riprendeva con una punizione a favore della squadra JRVS Ascoli; - - che il pallone, pervenuto direttamente da tale punizione ad altro calciatore della stessa squadra, veniva da questi subito giocato finendo oltre la linea di fondo campo; - - che il calciatore Paniccià non partecipava in modo alcuno all’azione suddetta; - - che, a questo punto, l’Arbitro, avvedutosi dell’errore, provvedeva ad espellere il calciatore sopra nominato. Ciò premesso, occorre ora stabilire se l’errore dichiarato dall’Arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara. La risposta non può essere che negativa, atteso che il calciatore Paniccià, nel brevissimo lasso di tempo in cui è rimasto in campo dopo la seconda ammonizione, non ha preso effettiva parte al giuoco. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S. P. Montegranaro Calcio, annulla l’impugnata delibera ripristinando altresì il risultato di 2 a 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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