COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara U.S. Fermignanese – U.S. Caldarola, del 11.9.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 29 del 6.10.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 03/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara U.S. Fermignanese – U.S. Caldarola, del 11.9.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 29 del 6.10.2005. L’11 settembre 2005 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di Eccellenza Fermignanese – Caldarola, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 1. L’U.S. Fermignanese inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la squadra avversaria aveva contravvenuto alla norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Eccellenza di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, e quindi anche nel caso di sostituzione successiva, almeno due giocatori nati dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, chiedeva che all’U.S. Caldarola fosse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara in esame. L’adito Giudice Sportivo, esclusa la violazione regolamentare denunciata dall’U.S. Fermignanese, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’U.S. Fermignanese ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara de quo a carico dell’U.S. Caldarola. In particolare la reclamante asseriva che, al trentanovesimo minuto del secondo tempo, l’U.S. Caldarola sostituì il giocatore numero undici – classe 1987 - con il giocatore numero tredici - classe 1986. Effettuata la sostituzione, il Direttore di gara disponeva la ripresa del gioco, che tuttavia di fatto non avveniva a causa dell’invasione di campo del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospite prima e di tutta la panchina poi; tutti chiedendo a gran voce un’ulteriore sostituzione. In quel momento, in violazione della normativa federale vigente, nessun classe 1987 era tra i giocatori in campo. Solo al quarantesimo minuto del secondo tempo la Società ospite effettuava un’ulteriore sostituzione, riparando con ciò al precedente errore. Secondo la reclamante l’U.S. Caldarola avrebbe comunque violato la richiamata normativa in materia, non avendo rispettato il disposto secondo il quale “le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva”. Anche il Direttore di gara, a dire della reclamante, avrebbe tenuto un comportamento illecito. Lo stesso infatti avrebbe dapprima consegnato al proprio dirigente un documento dal quale risultava chiaramente quanto avvenuto in campo, successivamente, chiestane la restituzione, lo riconsegnava con evidenti cancellature e con una postilla sul retro che nascondeva il tempo intercorso tra una sostituzione e l’altra. Contestava altresì la reclamante la delibera del primo Giudice, per avere questi erroneamente posto a fondamento della propria decisione le controdeduzioni della Società controinteressata, non previste dal vigente Codice di giustizia sportiva nella procedura dinanzi al Giudice Sportivo. In via istruttoria, la reclamante chiedeva che sui fatti in questione fossero ascoltati, oltre al Direttore di gara, anche gli Assistenti e l’Osservatore Arbitrale, presente all’incontro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. L’U.S. Caldarola, controinteressata, con missiva del 21 ottobre u.s., trasmessa ritualmente in copia alla reclamante, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, risultando agli atti inequivocabilmente che le sostituzioni effettuate dall’U.S Caldarola avvennero prima che il gioco fosse ripreso. Alla richiesta audizione la Società resistente insisteva nella richiesta di rigetto del reclamo, ribadendo le argomentazioni contenute nella propria memoria. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che al trentanovesimo minuto del secondo tempo, l’U.S. Caldarola sostituì il giocatore numero undici con il giocatore numero tredici e, subito dopo e senza che il gioco fosse ripreso, il giocatore numero dieci con il giocatore numero sedici. Dirigenti e giocatori dell’U.S. Fermignanese, entrati sul terreno di gioco, cercarono di impedire la seconda sostituzione, ritenuta non corretta. La stessa avveniva una volta ristabilita la calma in campo e senza che il gioco fosse stato mai ripreso. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante, la società resistente ed il Direttore di gara, ritiene il gravame infondato. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. Va rilevata inoltre l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, delle correzioni contenute nel “rapportino” compilato dall’arbitro e consegnato ai dirigenti delle due squadre al termine dell’incontro, in quanto, com’è noto, lo stesso non è documento ufficiale. In esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, ma anche per ammissione della stessa reclamante, deve aversi per accertato che al trentanovesimo minuto del secondo tempo, l’U.S. Caldarola sostituì il giocatore numero undici con il giocatore numero tredici; subito dopo e prima che il gioco riprendesse, il giocatore numero dieci con il giocatore numero sedici. Ciò premesso, occorre ora stabilire se la condotta dell’U.S. Caldarola abbia violato le disposizioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche pubblicate sul Com. Uff. n. 1 del 7 luglio 2005, che impone alle società partecipanti al Campionato di Eccellenza l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio delle gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori nati dall’1 gennaio 1986 e dall’1 gennaio 1987. La risposta non può essere che negativa, atteso che l’U.S. Caldarola, con le sostituzioni effettuate, ha correttamente impiegato in campo, per l’intera durata dell’incontro, i due calciatori appartenenti alle fasce d’età prestabilite. A nulla rilevando le modalità delle sostituzioni come effettuate, non essendo stato mai ripreso il gioco in tale fase. La Commissione, pur concordando con la reclamante che la società controparte, nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo, non ha diritto di inviare proprie controdeduzioni - tale diritto infatti è esercitatile nei successivi gradi di giudizio – ritiene che tale errore procedurale non inficia il merito della delibera del primo Giudice, la cui decisione, emessa con riferimento ai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermignanese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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