COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE BARTOLUCCI GIANLUCA avverso sanzioni merito gara Borghetto – Laurentina, del 15.10.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 20.10.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE BARTOLUCCI GIANLUCA avverso sanzioni merito gara Borghetto – Laurentina, del 15.10.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 20.10.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bartolucci Gianluca, tesserato a favore dell’U.S. Laurentina, la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, si avvicinava allo stesso protestando energicamente, colpendolo con la mano ad una spalla ed allo sterno, procurando momentaneo dolore e facendolo indietreggiare di qualche passo.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo un’equa riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. Pur ammettendo di avere protestato nei confronti del Direttore di gara in occasione di una decisione tecnica non condivisa, il Bartolucci contestava la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito in merito all’atto di violenza ascrittogli. A sostegno della propria versione dei fatti, il reclamante depositava il filmato della gara, registrato su video cassetta VHS, chiedendone l’esame in quanto, a suo dire, avrebbe dimostrato che egli non commise in alcun modo il fatto di condotta violenta ascrittogli. Alla richiesta audizione, il Bartolucci ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Bartolucci gli si avvicinò, unitamente ad altri due o tre compagni di squadra, per protestare in merito alla convalida della segnatura di una rete, colpendolo con la spalla al petto, al termine di una corsa verso di lui. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Direttore di gara ed il Reclamante, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva, questa Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ammissione della richiesta istruttoria del reclamante, tuttavia l’esame del filmato, a causa della scarsa qualità delle immagini, non ha consentito di ricostruire con sufficiente certezza i fatti e le condotte che interessano il presente giudizio. Occorre quindi attenersi agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, le quali hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Bartolucci, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Bartolucci Gianluca, gli riduce la sanzione della squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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