COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso decisioni merito gara Collemarino – Aurora Jesi, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 35 del 20.10.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO avverso decisioni merito gara Collemarino – Aurora Jesi, del 1.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 35 del 20.10.2005.
Il 1° ottobre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria Collemarino 98 – Aurora Jesi, gara che si concludeva con il risultato di 0 a 1.
La Polisportiva Collemarino 98 inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’arbitro, avendo decretato la fine della gara in anticipo sul tempo regolamentare e senza effettuare il concesso recupero di quattro minuti, era incorso in errore tecnico nella misurazione del tempo di svolgimento dell’incontro, ne chiedeva la ripetizione.
L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dalla Polisportiva Collemarino 98, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo.
Avverso la predetta delibera la Polisportiva Collemarino 98 ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione della gara de quo.
In particolare la reclamante asseriva che l’arbitro avrebbe decretato la fine dell’incontro all’89° minuto e 20 secondi, con ben 4 minuti e 40 secondi di anticipo, avendo previsto e segnalato all’86° quattro minuti di recupero.
In via istruttoria, la reclamante chiedeva che sui fatti in questione fossero ascoltati, oltre all’arbitro, anche il Commissario di campo ed il Designatore arbitrale, entrambi presenti all’incontro, nonché le più alte cariche del Comitato Regionale Marche in quanto al corrente dell’accaduto.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che l’incontro ebbe la durata regolamentare e che concesse quattro minuti di recupero al termine del secondo tempo per sostituzioni e falli di gioco. Ha altresì riferito di essere certo della misurazione del tempo e di avere controllato l’efficienza degli strumenti utilizzati.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito il Direttore di gara, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante.
Va altresì ribadito che, com’è noto, l’entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara sono rimesse alla esclusiva valutazione “tecnica” dell’arbitro e le stesse sono sottratte alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva.
Diverso è il tema dell’errore arbitrale nella misurazione del tempo della gara o di recupero.
Orbene, nel caso in esame risulta dal referto di gara che la stessa ebbe regolare durata e che i minuti di recupero sono stati due al termine del primo tempo e quattro al termine del secondo tempo.
Le dichiarazioni rese dall’arbitro alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito.
Così stando le cose e sul presupposto che l’incontro ha avuto la durata risultante dal referto di gara, il reclamo va respinto.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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