COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso esito gara Eagles Pagliare – Corinaldo C5, del 4.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso esito gara Eagles Pagliare – Corinaldo C5, del 4.11.2005 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 10, l’A.S. Eagles Pagliare ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Avellani Cristian in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento pubblicato dal competente Comitato Regionale sul Com. Uff. n. 40 del 3 novembre 2005.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
L’A.S. Calcio a 5 Corinaldo, controinteressata, con missiva dell’11 novembre 2005, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, ritualmente comunicate alla controparte, deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto del gravame, in quanto il calciatore Avellani Cristian, espulso nella gara di campionato del 21 ottobre u.s., aveva già scontato la relativa ed automatica squalifica non partecipando alla successiva gara del 28 ottobre.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Società resistente, in quanto il calciatore Avellani Cristian, espulso nella gara Nettuno Sport Marotta – Corinaldo C5, del 21 ottobre 2005, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 40, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Corinaldo C5 – Jesina C5, del 28 ottobre 2005;
rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo;
ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare, avendo, come detto, già scontato la squalifica per una gara.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Eagles Pagliare ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso esito gara Eagles Pagliare – Corinaldo C5, del 4.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”."