COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 29 SETTEMBRE 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE b) Reclamo proposto dalla Società CVR 2005 in riferimento alla gara VILLENEUVE – CVR 2005 disputatasi l’11/09/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 9
DEL 29 SETTEMBRE 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
b) Reclamo proposto dalla Società CVR 2005 in riferimento alla gara VILLENEUVE – CVR 2005 disputatasi l’11/09/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C
All’esito della gara VILLENEUVE – CVR 2005, disputatasi l’11/09/2005, la Società VCR 2005 proponeva reclamo, spedito a mezzo raccomandata A.R. a questa Commissione in data 16/09/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore TAIAROL Andrea benchè squalificato per una gara, per recidiva in ammonizione, al termine della passata stagione sportiva, come da C.U. N° 56 del 30/06/2005.
• dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società CVR 2005 ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della U.S. VILLENEUVE, del calciatore TAIAROL Andrea, matr. F.I.G.C. n° 017135, perché squalificato per una gara per recidiva in ammonizione al termine della passata stagione ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali;
• osservato che, dall’esame del C.U. N° 56 del 30/06/2005, al punto 3.1.2. riguardante i provvedimenti disciplinari deliberati per l’ultima gara di Play-Off del Campionato di Seconda Categoria disputata il 26/06/2005, si evince che il calciatore TAIARIOL Andrea risulta effettivamente squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (seconda infrazione);
• esaminato quanto previsto all’art. 14 comma 12 lett. b) del Codice di G.S. ed acclarato, quindi, che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara del campionato successivo;
• considerato che, nella prima giornata del campionato in corso di svolgimento, il calciatore TAIARIOL Andrea è stato schierato ed ha preso parte alla gara VILLENEUVE – CVR 2005, senza scontare la giornata di squalifica riportata al termine del campionato scorso;
• ritenuto, di conseguenza, che il calciatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che. pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a) del Codice di G.S.;
DELIBERA
1. di infliggere alla U.S. VILLENEUVE la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 180 (centoottanta);
2. di squalificare il giocatore TAIARIOL Andrea per una ulteriore giornata di gara;
3. di inibire fino al 31/12/2005 il Sig. TROPIANO Silvio nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta Società.
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