COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla Società PONT DONNAZ CALCIO in riferimento alla gara BELLAVISTA 05 – PONT DONNAZ disputatasi il 2/10/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11
del 13 Ottobre 2005
Delibera della Commisione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla Società PONT DONNAZ CALCIO in riferimento alla gara BELLAVISTA 05 - PONT DONNAZ disputatasi il 2/10/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A
All’esito della gara BELLAVISTA 05 – PONT DONNAZ, disputatasi il 2/10/2005 e terminata con il risultato finale di 2 a 0 a favore del BELLAVISTA 05, la U.S.D. PONT DONNAZ CALCIO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MARTORANA Marco Michele, in posizione irregolare in quanto ancora tesserato per la stessa Società reclamante nella stagione sportiva in corso.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e PAVARINI Avv. Paolo, alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’ A.I.A.:
- dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società PONT DONNAZ ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società BELLAVISTA 05, del giocatore MARTORANA Marco Michele perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare che il risultato dell’incontro terminato 2 a 0 a favore del BELLAVISTA sia cambiato a proprio favore con lo stesso punteggio;
- osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta effettivamente tesserato per la Società PONT DONNAZ dalla data del 18/09/2004;
- ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla Società BELLAVISTA 05 la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 180 (centoottanta);
2) di squalificare il giocatore MARTORANA Marco Michele per una giornata di gara;
3) di inibire il dirigente accompagnatore del BELLAVISTA 05, Signora MANCINO Antonietta, fino al 31/12/2005;
4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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