COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società COSTRUENDO in riferimento alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società COSTRUENDO in riferimento alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B All’esito della gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO, disputatasi il 25/09/2005 e terminata con il risultato finale di 3 a 2 a favore della AMBOSIANA CALCIO, la A.S.D. COSTRUENDO proponeva reclamo spedito con raccomandata A.R. in data 29/09/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il giocatore GRASSO Luigi in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (IV infrazione) al termine della passata stagione, come da C.U. N° 41 del 26/05/2005. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, PAVARINI AVV. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’A.I.A., - rilevato preliminarmente che la Società ricorrente, contrariamente a quanto affermato, non ha allegato l’attestazione dell’avvenuto invio contestuale alla controparte di copia dei motivi sui quali si fonda il ricorso, obbligo previsto a pena di inammissibilità nel caso di gravame avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, come si evince dalla lettura dell’art. 42, n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130 che non risulta versata dalla A.S.D. COSTRUENDO. CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO 3 – 2
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