COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare f) Ricorso della Società CITTA’ DI AOSTA in relazione alla gara CHAMBAVE – CITTA’ DI AOSTA del 2592005, Campionato di Terza Categoria, Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare f) Ricorso della Società CITTA’ DI AOSTA in relazione alla gara CHAMBAVE – CITTA’ DI AOSTA del 2592005, Campionato di Terza Categoria, Girone A Con ricorso inviato in data 2892004 la Società CITTA’ DI AOSTA interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MALESAN Davide schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione nel C.U. n. 45 del 2552005 del Comitato Provinciale di Aosta che includeva i provvedimenti relativi all’ultima giornata della passata stagione sportiva. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che, effettivamente, il sig. MALESAN, incluso nella distinta con il n. 2, ha preso parte alla gara in oggetto e, pertanto, la squalifica inflittagli in precedenza non è stata scontata. La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare emette la seguente DELIBERA - - alla Società CHAMBAVE viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: CHAMBAVE – AOSTA 0 – 3 - - al giocatore MALESAN Davide viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA; - - al dirigente accompagnatore della società F.C. CHAMBAVE sig. DA RUGNA Sandro viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1312006; - - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 180; - - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it