COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare b) Reclamo della Società SAN CARLO CANAVESE relativo alla posizione irregolare del giocatore CALTABELLOTTA Roberto della Società NUOVO REAL BORGARO nella gara valida per il campionato di Terza categoria – Girone d’Ivrea del 2/10/2005

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare b) Reclamo della Società SAN CARLO CANAVESE relativo alla posizione irregolare del giocatore CALTABELLOTTA Roberto della Società NUOVO REAL BORGARO nella gara valida per il campionato di Terza categoria - Girone d’Ivrea del 2/10/2005 La Società in oggetto propone reclamo per la presunta posizione irregolare del giocatore della Società NUOVO REAL BORGARO Nel ricorso si sottolinea che sul C.U. del 12/5/2005 al punto 4.2 il giocatore ha ricevuto una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione che avrebbe dovuto scontare nel corso della prima gara di campionato del 25/9/2005 (PONT – NUOVO REAL BORGARO). Rilevato però che nel corso di tale gara il CALTABELLOTTA è stato regolarmente impiegato, la squalifica del precedente Campionato doveva essere scontata almeno nella gara successiva, quella appunto disputata contro i ricorrenti. Il ricorso è fondato, tempestivo ed ammissibile e pertanto merita accoglimento. Il giocatore infatti è stato regolarmente schierato nella gara del 2 ottobre 2005. P.Q.M. La C.D. riunita nella data odierna alla presenza dell’Avvocato Tommaso Servetto, dell’avvocato Ezio Scaramozzino e dell’avvocato Claudio Strata e con la presenza del rappresentante degli arbitri nella persona del signor BERTOLO Alberto delibera la seguente decisione: assegna la vittoria della gara alla ricorrente : NUOVO REAL BORGARO – SAN CARLO CANAVESE 0 – 3 - 180 € di ammenda alla Società NUOVA REAL BORGARO. - di inibire sino al 31/12/2005 dirigente accompagnatore Signor MAPELLI Riccardo - una ulteriore giornata di squalifica al giocatore CALTABELLOTTA ROBERTO
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