COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare d) Reclamo della Società U.S. G.A.R. REBAUDENGO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori DI MICELLI William e GULLI Paolo schierati nella gara A.S. REAL OXILIA DEVILS 03 – U.S. G.A.R. REBAUDENGO dell’8.10.2005 valida per il Campionato Juniores – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare d) Reclamo della Società U.S. G.A.R. REBAUDENGO in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori DI MICELLI William e GULLI Paolo schierati nella gara A.S. REAL OXILIA DEVILS 03 – U.S. G.A.R. REBAUDENGO dell’8.10.2005 valida per il Campionato Juniores – Girone A Il reclamo in oggetto, con il quale la Società U.S. G.A.R. REBAUDENGO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società A.S. REAL OXILIA DEVILS 03 dei giocatori DI MICELLI William e GULLI Paolo in quanto non regolarmente tesserati per detta Società, deve essere accolto. Risulta, infatti, dalla comunicazione 13.10.2005 dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., presente in atti, che i due giocatori in questione sono, sin dal 26.11.2004, regolarmente tesserati per altra Società ovvero proprio per la ricorrente e lo sono tutt’ora. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.12, comma 5, ultima parte del C.G.S. infligge alla Società A.S. REAL OXILIA DEVILS 03 la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio A.S. REAL OXILIA DEVILS 03 – U.S. G.A.R. REBAUDENGO 0-3 nonché l’ammenda di Euro 180 (centottanta); b) infligge la sanzione della squalifica sino al 31.12.2005 ai giocatori DI MICELLI William e GULLI Paolo; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società A.S. REAL OXILIA DEVILS 03, sig. CAPUANO Gabriele, sino al 31/12/2005. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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