COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo delle società sportive CAVOUR e LASCARIS avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta n. 11 del 13/10/2005, in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati in occasione della gara CAVOUR – LASCARIS disputata in data 9/10/05, valida per il Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo delle società sportive CAVOUR e LASCARIS avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta n. 11 del 13/10/2005, in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati in occasione della gara CAVOUR - LASCARIS disputata in data 9/10/05, valida per il Campionato di Promozione - Girone C In seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale Regionale di cui all’oggetto, entrambe le Società sportive citate propongono reclamo a questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri giocatori: RENZI Piergiorgio (LASCARIS) e IACCARINO Pietro (CAVOUR), per essersi reciprocamente attinti con sputi al termine della gara indicata. Dalla lettura del rapporto di gara dell’assistente dell’arbitro, infatti, emerge che al 45’ minuto del secondo tempo i giocatori citati si “sputavano reciprocamente”. Su segnalazione dell’assistente citato il direttore di gara espelleva entrambi i giocatori i quali, a cagione di tale condotta ricevevano altresì una squalifica per quattro giornate dal Giudice Sportivo. Entrambe le Società ricorrenti chiedono la riduzione della squalifica inflitta al rispettivo giocatore. Agli atti, infine, sono allegate due dichiarazioni sottoscritte dai giocatori squalificati: il Sig. IACCARINO Alessandro (della Società Cavour) si limita a riferire di non essere stato attinto con sputi da parte di giocatori avversari, il RENZI Piergiorgio nega di avere sputato o essere stato attinto da sputi da parte di giocatori avversari. Sebbene la volgarità e l’antisportività dei comportamenti sanzionati dal Giudice Sportivo non necessitino di ulteriori commenti, e le reciproche dichiarazioni dei due protagonisti (di dubbia attendibilità) appaiano evidentemente volte a contenere le conseguenze dannose di siffatte inqualificabili condotte, la valutazione globale dei fatti e del valore negativo ad esso attribuibile anche sulla scorta di ben più eclatanti precedenti depongono per un contenimento delle sanzioni. Sotto questo profilo, é proprio la reciprocità della condotte osservate dall’assistente dell’arbitro che costituisce l’elemento su cui soffermarsi, per giungere a comminare una sanzione congrua rispetto ai fatti occorsi. Tale reciprocità, infatti, pur non eliminando la portata antisportiva e maleducata del gesto, consente ad entrambi i contendenti di definire il proprio gesto come una reazione ad una provocazione, con inevitabile ricaduta sulla portata lesiva ed offensiva del gesto stesso. In altri termini, pur dovendo ribadire la necessità di sanzionare il comportamento dei due giocatori e condannare simili volgari espressioni di antisportività, ritiene questa Commissione che la reciprocità delle condotte punite richieda un parziale adeguamento delle sanzioni, con conseguente riduzione delle stesse entro due sole giornate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del comitato regionale n° 11 del 13/10/05, delibera di ridurre a due gare la squalifica inflitta ai Sigg. RENZI Piergiorgio della Società LASCARIS e IACCARINO Pietro della Società CAVOUR. In seguito al parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non sono state versate dai ricorrenti.
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