COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CAVOUR relativo alla posizione irregolare del giocatore CAPUTO Marco della Società DUEBISUSA nella gara valida per il Campionato di Promozione – Girone C del 2/10/2005

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CAVOUR relativo alla posizione irregolare del giocatore CAPUTO Marco della Società DUEBISUSA nella gara valida per il Campionato di Promozione - Girone C del 2/10/2005 La Società in oggetto propone reclamo per la presunta posizione irregolare del giocatore della Società DUEBISUSA. Nel ricorso si sottolinea che sul C.U. del 29/9/2005 punto 5 errata corrige veniva resa nota la squalifica del giocatore in oggetto (erroneamente non pubblicata sul precedente C.U. n. 8 del 22.9.2005). In realtà il giocatore CAPUTO era stato espulso dal campo ed aveva scontato la squalifica in modo automatico – come prevede il regolamento – nella giornata successiva a quella della squalifica, ragion per cui la Società – sebbene il C.U. n. 9 abbia poi riportato la squalifica per una giornata – bene ha fatto a schierarlo nel corso delle gare successive. Obiettivamente la motivazione pubblicata sul C.U. n. 9 non si distingue per chiarezza ed ha ingenerato il dubbio nei ricorrenti che la squalifica del giocatore dovesse essere ancora scontata. La C.D. riunita nella data odierna alla presenza dell’Avvocato Tommaso Servetto, dell’avvocato Ezio Scaramozzino e dell’avvocato Claudio Strata e con la presenza del rappresentante degli arbitri nella persona del signor BERTOLO Alberto delibera la seguente decisione: respinge il ricorso. Nulla dispone sulla tassa in considerazione del fatto che il C.U. non è stato chiaro e preciso nel sottolineare che l’errata corrige era stata pubblicata in una data successiva alla giornata nel corso della quale il giocatore aveva poi scontato la squalifica conseguenza dell’espulsione dal campo.
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