COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società CAMBIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 13102005 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CHIERI – CAMBIANO svoltasi in data 9102005, Campionato Promozione Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15
del 27 Ottobre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società CAMBIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 13102005 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CHIERI - CAMBIANO svoltasi in data 9102005, Campionato Promozione Girone D
Con ricorso inviato in data 19102005 la Società CAMBIANO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore MENTA Saverio e ne chiede la riduzione.
La Società ricorrente, pur riconoscendo il fatto addebitato al proprio tesserato nel provvedimento sanzionatorio, sostiene che la sanzione non sarebbe proporzionata alla gravità della condotta del MENTA che troverebbe una giustificazione nell'essere stato insultato per tutto il corso della gara ed anche attinto da uno sputo da parte del giocatore verso cui si è rivolta la sua condotta violenta.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S).
Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il MENTA, in seguito all’espulsione inflittagli per comportamento violento nei confronti di un avversario, scagliava con violenza il pallone contro il medesimo senza riuscire a colpirlo. Successivamente si scagliava contro lo stesso colpendolo al volto e mettendogli le mani al collo. Non contento, prima di abbandonare il terreno di gioco si avvicinava ad uno degli assistenti di gara insultandolo.
La squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pertanto pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita al giocatore tenuto conto della reiterazione delle azioni violente e dell'aggressività manifestata anche nei confronti dell'assistente di gara che nulla aveva a che fare con i fatti che hanno portato all'espulsione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società CAMBIANO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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