COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 27 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della società sportiva AMENO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola n. 10 del 6/10/2005 in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati in occasione della gara AMENO – FOMARCO disputata in data 25/09/2005, valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15
del 27 Ottobre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Reclamo della società sportiva AMENO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola n. 10 del 6/10/2005 in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati in occasione della gara AMENO - FOMARCO disputata in data 25/09/2005, valida per il Campionato di Seconda categoria - Girone A
In seguito alla pubblicazione del Comunicato Provinciale indicato in oggetto, la Società sportiva A.S. AMENO propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica sino al 31/10/2008 inflitta al Sig. PAONE Vincenzo, dirigente responsabile e guardalinee (in occasione della gara citata) della società stessa.
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso e esaminati attentamente tutti gli atti contenuti nel fascicolo formato in relazione al presente reclamo, nel merito si osserva quanto segue:
Dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge che, al 30° del II tempo circa, il direttore di gara, mentre era intento a dirimere una controversia insorta tra due giocatori avversari in merito all’assegnazione di una rimessa laterale e a placare gli animi di alcuni loro compagni accorsi per sostenerli nella disputa, scorgeva il guardalinee e dirigente responsabile della società AMENO, Sig. PAONE Vincenzo, colpire violentemente con la bandierina il giocatore PENNESTRI Ivano del FOMARCO, facendolo cadere a terra e provocandogli intenso dolore.
In seguito, richiesto di fornire spiegazioni circa tale assurdo gesto, il Sig. PAONE Vincenzo si giustificava con l’arbitro affermando di essersi limitato a reagire ad un pugno precedentemente infertogli dal Sig. PENNESTRI Ivano.
Con il presente reclamo la Società A.S. AMENO sottolinea il comportamento sempre corretto manifestato negli anni dal proprio tesserato, giustificando la sua condotta impulsiva con l’intenzione di difendersi dal Sig. PENNESTRI il quale, a detta dei ricorrenti, prima avrebbe insultato pesantemente il PAONE e poi si sarebbe scagliato su di lui per aggredirlo.
Sebbene quanto riferito dalla Società ricorrente circa la presunta aggressione patita dal Sig. PAONE prima della sua reazione non trovi smentita nel supplemento di rapporto dell’arbitro, non può non rilevarsi la carenza assoluta di riscontri a tale tesi.
In primo luogo, l’antefatto riferito nel reclamo (fallo di gioco e condotta violenta di un giocatore del FOMARCO ai danni di un giocatore avversario a terra) è del tutto diverso da quello indicato dal direttore di gara (disputa accesa in occasione di una rimessa laterale); in secondo luogo, non si comprende perché il Sig. PENNESTRI avrebbe dovuto proditoriamente insultare ed aggredire il Sig. PAONE se questi si fosse davvero limitato a dividere due contendenti, infine, pur riportando quanto appreso direttamente e nell’immediatezza dei fatti dal Sig. PAONE in relazione alle ragioni della sua condotta violenta (definita una reazione ad un pugno ricevuto dal Sig. PENNESTRI), l’arbitro non riferisce affatto nel proprio supplemento di rapporto della presenza, sul volto del Sig. PAONE, di segni indicatori del presunto pugno citato (ad esempio: rossore, gonfiore, ecchimosi, ecc...).
Peraltro, anche ammettendo che una provocazione verbale possa esservi stata, la reazione del Sig. PAONE non può in alcun modo essere considerata proporzionata alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata posta in essere, nonché al ruolo di responsabilità dallo stesso ricoperto in seno alla società.
Tutto ciò premesso, pur ritenendo verosimile l’ipotesi della provocazione, ai fini della sanzione non si può non tenere conto di quanto riferito dal direttore di gara circa la violenza del colpo e delle gravi conseguenze da esso scaturite quali, in primis, la sospensione della partita e l’arrivo di un’autolettiga per il soccorso del giocatore colpito.
Tali circostanze, a prescindere dai sospetti - non supportati da prove - avanzati dal ricorrente circa la reale entità delle lesioni patite dal giocatore del FOMARCO, sono tali di per sé a giustificare la congruità della squalifica inferta al Sig. PAONE il quale, nella sua veste di dirigente responsabile della squadra e persona sicuramente “stimabile e rispettabile anche fuori dal terreno di gioco”, meglio avrebbe fatto a difendersi senza offendere e richiamare immediatamente l’attenzione dell’arbitro sul comportamento anti-sportivo del proprio antagonista.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società A.S. AMENO, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e disponendo l’addebito sul conto della Società stessa della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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