COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società TETTI PIATTI in relazione alla posizione asseritamente irregolare del calciatore Scorzoni Diego schierato dalla Società SATURNIO VALSALICE – gara del 23/10/05 – Campionato di Seconda Categoria, Girone I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società TETTI PIATTI in relazione alla posizione asseritamente irregolare del calciatore Scorzoni Diego schierato dalla Società SATURNIO VALSALICE - gara del 23/10/05 - Campionato di Seconda Categoria, Girone I Con ricorso inviato in data 29 ottobre 2005 la Società GS TETTI PIATTI ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore Scorzoni Diego, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato, nella gara in oggetto, dalla squadra avversaria, ASD SATURNIO VALSALICE, se pur tesserato per altra Società. Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dall’esame della documentazione inviata dall’Ufficio Tesseramenti si evince la fondatezza del ricorso in oggetto, in quanto il calciatore Scorzoni risulta essere a tutti gli effetti tesserato per la Società PERTUSA BIGLIERI dal 05/09/2005. All’esito del predetto accertamento, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere alla Società SATURNIO VALSALICE la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato TETTI PIATTI – SATURNIO VALSALICE 3 – 0 Delibera, inoltre: - - l’inibizione fino al 31 gennaio 2006 del dirigente accompagnatore sig. Volpino Vincenzo - - l’ammenda a carico della Società SATURNIO VALSALICE di Euro 180,00. La Commissione ritiene di non dover applicare alcuna sanzione a carico del giocatore Scorzoni Claudio in quanto dalla documentazione in atti risulta una corrispondenza del 22/09/2005 con la quale l’Ufficio Tesseramenti comunicava al giocatore l’inefficacia del tesseramento per la Società PERTUSA BIGLIERI in quanto ancora vincolato per la Società SATURNIO VALSALICE, comunicazione che ha verosimilmente indotto in errore il calciatore inducendolo a ritornare nelle fila della precedente Società, il SATURNIO VALSALICE appunto (buona fede che al contrario non può essere invocata dalla Società in capo alla quale incombe sempre e comunque l’obbligo di verificare la regolarità del tesseramento dei propri giocatori). Nulla si dispone, infine, in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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