COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società MONTEGIOCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.7 del Comitato Provinciale di Alessandria del 13.10.2005 in riferimento alla gara MONTEGIOCO – OLTREGIOGO del 3.10.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 10 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società MONTEGIOCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.7 del Comitato Provinciale di Alessandria del 13.10.2005 in riferimento alla gara MONTEGIOCO – OLTREGIOGO del 3.10.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R La Società MONTEGIOCO si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore RUSSO Giampiero (squalifica sino al 30.6.2007) ed all’allenatore MOGNI Marco (squalifica sino al 28.11.2005) e chiede la riduzione della prima e l’annullamento della seconda. Contesta una parte dei fatti, in particolare quanto avvenuto al termine della gara, e propone una lettura volta a ridurne la gravità con argomentazioni prive di pregio. Occorre ricordare che il rapporto arbitrale, a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e quando è preciso e circostanziato, la ricorrente deve presentare osservazioni idonee a superarlo. Sul punto la Commissione si è già espressa in più occasioni, ammettendo sì prove volte a contrastare quanto riportato negli atti ufficiali di gara, ma entro determinati e rigorosi limiti (v. delibere S.GIULIANO VECCHIO, CASTELNUOVO SCRIVIA E STRESA SPORTIVA). Nel caso di specie, le osservazioni contenute nel reclamo e le dichiarazioni testimoniali prodotte (del padre del giocatore, RUSSO Saverio, e dei dirigenti della ricorrente, GRAGNOLATI Renato e ROLANDI Flavio) non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle del G.S. Il direttore di gara, all’uscita dal campo, è stato raggiunto da più sputi da parte di più persone tra le quali anche il padre del giocatore squalificato, e quanto affermato dai testimoni non consente di ritenere che l’arbitro si sia confuso ed abbia individuato nell’autore del “vergognoso gesto” il giocatore anziché il di lui padre. Egli, infatti, ha ben individuato entrambi tra coloro che lo attingevano con sputi. La sanzione comminata al RUSSO è oltremodo proporzionata e merita senza dubbio alcuno la conferma. Lo stesso dicasi per quanto contestato all’allenatore MOGNI Marco. Le argomentazioni della ricorrente non sono idonee a contrastare il rapporto arbitrale e la sanzione inflitta è equa. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società MONTEGIOCO. Pone a carico della Società MONTEGIOCO la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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