COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società MONTJOVET 05 FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la posizione irregolare dei giocatori CASI Christian, POZZOLINI Luca e Stefano, JACQUEMOD René della Società CENTRO GIOVANI M. SANSON incontrata in data 30/10/2005 nell’ambito del Campionato di Terza categoria (girone A) organizzato dal Comitato Provinciale di Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società MONTJOVET 05 FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la posizione irregolare dei giocatori CASI Christian, POZZOLINI Luca e Stefano, JACQUEMOD René della Società CENTRO GIOVANI M. SANSON incontrata in data 30/10/2005 nell’ambito del Campionato di Terza categoria (girone A) organizzato dal Comitato Provinciale di Aosta A seguito della gara indicata in oggetto la società sportiva MONTJOVET 05 ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo una verifica della presunta irregolare posizione dei giocatori indicati in intestazione. Valutata la tempestività del reclamo ritiene questa Commissione che lo stesso debba essere respinto perché infondato. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, infatti, è emerso che tutti i giocatori citati sono regolarmente tesserati per la Società CENTRO GIOVANI M. SANSON, con decorrenza dal 29 ottobre 2005 e che, pertanto, la loro partecipazione alla gara disputata con il MONTJOVET 05 il giorno successivo era perfettamente legittima. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo in oggetto. Pone a carico della società MONTJOVET 05 la tassa di reclamo pari ad € 130,00, da prelevarsi direttamente sul conto cauzione della Società come dalla stessa richiesto
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